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Scrittura

Quali garanzie per la comunicazione?

Bisogna dire subito che il modello tradizionale del diritto d’autore sta strettissimo alla rete, ne ignora le caratteristiche. Un legislatore consapevole dovrebbe in primo luogo prendere atto di questo dato di realtà, partire dalla premessa che la Rete è un luogo di condivisione del sapere, che il diritto di manifestazione del pensiero ha trovato strade nuove, sì che provvedimenti puramente repressivi legati ai vecchi schemi concretamente possono diventare uno strumento che, con il pretesto della tutela del diritto d’autore, introducono una nuova e inammissibile forma di censura.

Stefano Rodotà
ex presidente dell’Autorità garante per la protezione dei diritti personali

Prof. Corrado CalabròIl prossimo, ormai imminente, 6 luglio 2011 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni varerà una delibera contenente lo schema di un nuovo regolamento attuativo per la tutela del diritto d’autore in Rete. Lo studio preliminare, da cui tale delibera sarà emanata, è liberamente scaricabile a questo indirizzo.
L’AGCOM, istituita per legge nel 1997, è un un’autorità “convergente”, nel senso che in essa confluiscono e s’incarnano tre importanti anime della comunicazione (editoria, audiovisivo e telecomunicazioni), rispetto alle quali l’organismo in questione è tenuto a produrre garanzie, tanto per gli operatori (produttori e distributori di comunicazione), quanto per gli utenti (suoi fruitori).
In relazione a questi ultimi – di fatto gli utilizzatori finali dei prodotti di comunicazione realizzati dagli operatori – più o meno tutti sappiamo quali dovrebbero essere, almeno sulla carta, le prerogative volte ad assicurare sia la qualità nella prestazione dei servizi e loro distribuzione, sia la tutela del pluralismo e della libertà di espressione sancite dall’articolo 21 della nostra Carta costituzionale.

Purtroppo, complice anche quanto emerso lo scorso marzo a proposito delle intercettazioni attuate dalla Guardia di finanza di Bari in relazione alle telefonate intercorse tra il commissario dell’Authority Giancarlo Innocenzi Botti e il direttorissimo del TG1 Augusto Minzolini, quel tentativo di bloccare allora la trasmissione televisiva “Annozero”, e poi anche la riprova che in questi stessi giorni abbiamo del fatto che quella trasmissione non farà più parte del palinsesto della Rai né di quello de La7, tutto ciò – scrivevo purtroppo e purtroppo scrivo – fa pensare che le garanzie di cui l’AGCOM dovrebbe farsi promotrice per statuto siano state vieppiù disattese, sia rispetto al palese venir meno dell’indipendenza dell’organo, sia in relazione ad una sua autonomia che mi si dovrebbe spiegare in qual modo possa dare compiuta rappresentazione di sé, atteso che l’Authority risponde del proprio operato al Parlamento, che ne stabilisce i poteri, ne ha definito lo statuto ed eletto i componenti. Tutto bene se il Parlamento, organo rappresentativo per antonomasia di volontà e mandato popolare, fosse quello di una qualsiasi democrazia, altra da quella italiana; meno bene se in quei due rami del Parlamento si rappresenta, ogni giorno più perverso, lo spettacolo decadente di un monarca vanesio, vittima del suo stesso senso di onnipotenza ed impunità garantita ex lege, che tiene sotto ricatto un intero popolo, che c’è chi dice egli abbia, da tempo immemore, preso allegramente per i fondelli.

Giancarlo Innocenzi Botti

A tal proposito, dallo stesso sito ufficiale dell’AGCOM, leggiamo che Giancarlo Innocenzi Botti è stato deputato nella XII legislatura, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Comunicazioni dal 2001 al 2005 (Silvio Berlusconi); ha presieduto la Commissione per lo sviluppo del Digitale terrestre (Silvio Berlusconi) ed ha coordinato il comitato di vigilanza sull’elettromagnetismo. Responsabile della selezione e formazione La Rinascente/Upim (Silvio Berlusconi), poi all’Alfa Romeo è stato in seguito direttore Affari generali e del personale del Gruppo Volani SpA. Già direttore dei servizi giornalistici di Canale 5, Italia 1, Rete 4 (Silvio Berlusconi), è stato amministratore delegato della Titanus SpA e di Odeon Tv (Silvio Berlusconi). È stato inoltre presidente della società produttrice dei canali televisivi (Marco Polo, INN, Nuvolari, Alice, Leonardo).
Devo forse ripetere, anche a chiusura di queste ultime parentesi, Silvio Berlusconi o aggiungere Mediaset?

Molto ben ricostruita la cronistoria degli eventi, che riportiamo integralmente – dal blog VOX CLAMANTIS, e più precisamente riprendendo il testo pubblicato in questa pagina –, anche al costo di scoraggiare qualche lettore interessato alle questioni sulla tutela in Rete del diritto d’autore di cui l’AGCOM dovrebbe ora sentirsi investita, più che interessato alle questioni dell’AGCOM in sé e per sé, intesa cioè principalmente come organo di garanzia lato sensu.

La svolta avviene domenica 29 novembre del 2009 quando Silvio Berlusconi scopre che Michele Santoro vuole occuparsi del caso Mills. Berlusconi chiama infuriato Innocenzi e grida: “Se questo garante non riesce a intervenire stavolta e dire che i processi non si fanno in televisione, ma che cazzo di organismo siete?”. Il commissario dell’Agcom cerca di giustificarsi ma Berlusconi non vuole sentire ragioni: “Voi non fate nulla. Ma che cazzo ci siete a fare?”. Poi dalle domande, il premier passa all’imperativo: “Fai un casino della Madonna, devi fare una dichiarazione pubblica e dire: mi vergogno di appartenere a un’autorità che fa schifo e non fa niente”. Prima di attaccare bruscamente Berlusconi chiede al suo ex dipendente di organizzare una strategia a stretto giro e di dirgli cosa deve fare il premier, per intervenire sul presidente dell’Autorità, Corrado Calabrò. Innocenzi poche ore dopo spiega al premier la strategia della doppia lettera: un’ammuina ben congegnata tra la Rai e l’Agcom. Funziona così: la Rai scrive una lettera all’Autorità Garante nella quale chiede lumi sui rischi di possibili multe per le puntate di Annozero già andate in onda e per quella in programma per giovedì sul caso Mills. L’Agcom risponde con una seconda lettera (la cui bozza è stata predisposta dal segretario generale dell’Agcom Roberto Viola e consegnata in anticipo a Innocenzi che la fa pervenire a Masi) e la Rai – fingendo di esservi costretta suo malgrado – sospende la trasmissione temuta dal Cavaliere.

Silvio Berlusconi

Berlusconi ascolta un po’ scocciato tutte queste complicazioni. Pretende da Calabrò una lettera che dica: non si possono fare le trasmissioni sui processi in corso, come i suoi. E basta. Il tempo passa e gli investigatori ascoltano in diretta l’escalation della rabbia presidenziale. La mattina di giovedì 3 dicembre, a 12 ore dalla messa in onda di Annozero su Mills, Silvio Berlusconi si fa vivo. La voce del padrone sollecita il suo dipendente inadempiente: “Ma allora non fate nulla?”. Innocenzi balbetta qualcosa e a quel punto Silvio dà fuori di matto: “Io devo avere un’autorità che sa tutto. E questo va in onda e voi non fate un cazzo?”. È questo il momento nel quale Silvio Berlusconi fa pesare tutta la sua potenza sull’Autorità: “Fate schifo, non siete un’Authority, siete una barzelletta. Dillo al presidente da parte mia che si vergogni di portare a casa i soldi per quello che state facendo. Vi dovreste dimettere subito”. E quando Innocenzi ribatte che ora il pallino ce l’ha il direttore generale della Rai, Mauro Masi, Berlusconi senza fermarsi di fronte a niente replica: “Ora lo chiamo”. Per valutare gli effetti delle parole di Silvio Berlusconi sui due dirigenti, nominati dalla sua maggioranza, bisogna ascoltare le loro telefonate seguenti. Come due domestici appena mazzolati dal capo si scambiano confidenze sulle intemperanze del padrone. Fanno tenerezza quando si confrontano disperati sul da farsi e si lambiccano per trovare una via di uscita che appaghi la furia del principale. Soprattutto dagli sfoghi di Innocenzi, gli investigatori avvertono gli effetti delle parole minacciose del premier su un’autorità che, per quanto sfregiata da un simile componente, è certamente un importante corpo dello Stato. Il commissario dell’Agcom è disperato: non riesce a convincere il suo grande capo che la missione prefissata è semplicemente impossibile. O meglio illegale. Confida sconsolato Innocenzi a Masi: “Lui mi dice: dovete impedire che si faccia Annozero, ma io gli spiego che non è possibile. Lui ha in mente una cosa che non esiste. Non è che uno va da Santoro e gli dice: tu stasera non fai il processo Mills. Non si può fare. È la legge che lo dice”. Che Innocenzi sia pressato da Berlusconi non risulta quindi dalle elucubrazioni dei PM ma dalle sue parole: “Mi manda a fare in culo tre volte al giorno”; oppure “mi ha fatto due sciampi terribili”. E che le pressioni abbiano avuto un effetto anche sulla Rai e sulla sua capacità di determinarsi liberamente lo si avverte dalle parole del direttore generale Mauro Masi.

Augusto MinzoliniIl numero uno della concessionaria radiotelevisiva pubblica, prima della puntata sulle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, confessa a Innocenzi che “Berlusconi mi ha chiesto di mandargli il ministro Alfano (che poi rinuncerà, ndr) e io ho convinto Santoro a prenderselo”. Ed è sempre Masi in un sussulto di dignità a dire che la richiesta di Berlusconi di intervenire su Annozero prima della trasmissione “non si può fare nemmeno nello Zimbabwe”. Non si contano le telefonate nelle quali Innocenzi spiega a tutti i suoi interlocutori che è costretto a muoversi per chiedere la sospensione della trasmissione di Santoro perché Berlusconi lo pretende. Non solo. Le pressioni sull’Agcom sono arrivate fino al presidente Calabrò. Lo confessa lo stesso Berlusconi quando si vanta di averlo chiamato durante la trasmissione per lamentarsi. Ed è Innocenzi che implora il sottosegretario alla presidenza Gianni Letta (che subito si mette a disposizione) di dire a Calabrò: “Devi scrivere una lettera a Mauro Masi per dire al direttore generale: la Rai non deve fare Annozero su Mills”. Prima di sostenere, come hanno fatto ieri in coro tutti gli esponenti di centrodestra a partire da Maurizio Gasparri, che l’indagine di Trani è “grottesca” e prima di lasciar trapelare dubbi sulla sua solidità, come hanno fatto alcuni politici di centrosinistra come Felice Casson, forse sarebbe il caso di confrontare le parole minacciose del premier con la descrizione del reato previsto dall’articolo 338 del codice: “Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici”, come la Rai. Ecco, dopo aver confrontato le parole del premier al reato sopra descritto, forse si potrà dire che l’indagine del PM Michele Ruggiero su Silvio Berlusconi è pericolosa. Ma nessuno può dire che sia grottesca.

* * *

Chiusa questa lunga digressione, a proposito del fatto che l’imperante ed imperituro conflitto d’interessi in Italia è il primo motore immobile di tutte le forme degenerative di quel che resta del sistema paese quando lo si lascia alla deriva della corruzione e degli interessi di parte, entriamo nel merito di quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni, in relazione al diritto d’autore sulla Rete e all’attuazione di una deliberà – la 668/2010 – che il sei luglio prossimo potrebbe diventare esecutiva.

No trespassingIn buona sostanza s’introduce una norma che inibirà l’accesso a tutti quei siti Internet nel cui contenuto (testuale, iconografico, multimediale) si possa ravvisare – e non a querela di parte, ma seguito di semplice segnalazione – una qualche possibile, ancorché non giudiziariamente acclarata, violazione del diritto d’autore. Denuncia da una parte, suo recepimento da parte dell’AGCOM dall’altra, ed infine ingiunzione, al gestore del sito incriminato, di rimozione del contenuto non originale o comunque già altrove edito e pertanto tutelato rispetto ai criteri di riproducibilità economica di una generica opera dell’intelletto.
Il contraddittorio tra le parti avrebbe un tempo massimo di cinque giorni, trascorsi i quali blog personali, pagine private e testate online dovrebbero procedere con la rimozione dei contenuti; in denegata ipotesi, i gestori potrebbero incorrere in sanzioni pecuniarie o – nel caso di siti alloggiati al di fuori del territorio nazionale, quindi non rientranti nella nostra giurisdizione – addirittura all’oscuramento del sito tutto, attuato in stretta collaborazione con gli ISP italiani, già direttamente coinvolti dagli organi della Polizia postale, che fanno a loro volta capo al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (era un dicastero del Governo Italiano, che si occupava dei servizi di comunicazione postale, telefonica, telegrafica, elettronica, dell’informazione giornalistica e della pubblicità commerciale; guarda caso proprio a partire dal Governo Berlusconi IV – correva l’anno domini 2010, ed era il 4 ottobre – esso è stato accorpato al Ministero dello Sviluppo Economico, retto da – guarda ancora il caso –  Paolo Romani), per inibire l’accesso a siti Internet pedo-pornografici, inneggianti all’utilizzo di sostanze stupefacenti, alla vendita di manufatti bellici, o comunque dediti e principalmente volti alla promozione dell’odio razziale o della violenza in genere.

Silvio Berlusconi - Il giusto processoSia chiaro: da parte di chi scrive vi è massima consapevolezza del fatto che quello della tutela dei diritti in capo agli autori ed editori sia un baluardo della nostra civiltà. I diritti vanno infatti tutelati, e prima ancora perimetrati attraverso quello stesso inquadramento giuridico che rende tali i diritti medesimi. Tra questi anche quelli in base ai quali l’autore di un’opera dell’intelletto possa a buon diritto, per l’appunto, rivendicarne la paternità, e quindi dichiarare al mondo tutto l’avvenuto manifestarsi di una scoperta scientifica, o di un atto di creazione che abbia le caratteristiche dell’originalità, oppure la definizione di un processo industriale che consenta la serializzazione dell’opera creata o scoperta e poi anche  la sua riproducibilità economica all’interno dei vincoli di mercato, che regolamentano l’industria in genere, non ultima quella culturale che, nello specifico di atti cosiddetti creativi, è il luogo più naturale in cui far germogliare semi di tal tipo.
Ciò non di meno esistono anche altri diritti, a loro volta inalienabili, tanto più quelli che sulla Rete trovano incarnazione pressoché perfetta rispetto ai loro stessi statuti di libertà, autonomia ed indipendenza. Primo fra tutti il diritto di ciascuno a manifestare il suo proprio pensiero in tutti i modi e le forme possibili. Ricordiamo cosa sancisce il già citato articolo 21 della nostra Costituzione repubblicana (il quale peraltro supera l’esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all’art. 28 prevedeva che “La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”, tanto che poi gli abusi furono quelli delle tipiche censure e repressioni del periodo fascista):

  • tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
  • la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure;
  • si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili;
  • in tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria; se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto;
  • la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica;
  • sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Notate, nell’ordine: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria”, e notate poi anche il fatto che, solo in subordine a motivi di urgenza (pubblicazioni che, ad esempio, sovvertano l’ordine pubblico o violino un qualche segreto di Stato, o pur’anche la privacy di un semplice cittadino, ovvero procurino allarme ingiustificato), sia possibile attuare opera di sequestro-stampa, ma essa deve esser sempre svolta da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali devono riferire e relazionare all’autorità giudiziaria in senso lato. Alla quale infine spetta l’emanazione di una convalida che, per decreto, stabilisca la validità del sequestro de quo. In assenza di un tanto il sequestro decade.

Codice PenaleAnche in questo caso, definito un diritto (la libertà di opinione) esiste la tutela giuridica dei diritti ad esso connessi, e in tal senso la Corte di Cassazione italiana ha recentemente stabilito una serie di requisiti affinché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di critica e di cronaca: tale manifestazione deve soddisfare i pre-requisiti di veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie non rispondenti al vero o comunque non verificate alla fonte), continenza (il linguaggio, usato per riportare quelli che al punto precedente abbiamo definito essere  null’altro che puri e semplici fatti, deve essere scevro da considerazioni soggettive – tanto più quelle afferenti ai giudizi sulle persone coinvolte, o sui loro comportamenti – e deve altresì essere linguaggio “asciutto” e “pulito”);  la manifestazione del pensiero e deve essere, infine, di pubblico interesse (se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, essi non dovrebbero essere pubblicati, per il venir meno del requisito di un interesse che sia di pubblica utilità, ancor prima che pubblico).
Il venir meno anche di una solo di queste caratterizzazioni, definitorie la legittimità attraverso cui un pensiero si manifesta, fa sì che il suo autore sia passibile  di censura, a’ sensi de gli articoli 595 e 596 del c.p. (reati di diffamazione e ingiuria – reati contra personam: cose serie, da Codice Penale).

* * *

La domanda che in questi giorni è stata più volte posta è: qual è il punto d’incontro armonico tra una visione del diritto che legittimamente tuteli gli autori (e la paternità delle opere del loro intelletto), senza tuttavia inficiare o comunque svilire il senso più profondo della nostra libertà di espressione ed opinione? Confesso che le risposte finora ottenute non mi hanno convinto, né io potrei produrne una che possa aggiungere qualcosa in tal senso. Secondo me il punto è un altro: siamo sicuri che quello della delibera AGCOM n. 668/2010 sia effettivamente il migliore tra i possibili modus operandi per garantire questo punto d’incontro? Si scriveva, a proposito della norma dello Statuto Albertino, cui ha fatto da contraltare l’articolo 21 della Costituzione: “La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”. Divertente il suo seguito: “Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo”.
Vorrei ci interrogassimo tutti sull’uso che delle leggi qualcuno (“Voi non fate nulla. Ma che cazzo ci siete a fare?” – “Fate schifo, non siete un’Authority, siete una barzelletta”) ha fatto, per quasi un ventennio e pro domo sua, e se non sia questa della delibera AGCOM la più evidente rappresentazione del fatto che in questo nostro Paese tanto ci si proclama innovatori e riformisti, quanto si dimostra d’essere reazionari, retrogradi e anacronisti.

A questi signori del ghepensimì dovremmo tutti – e quindi Fucine Mute assieme al popolo della Rete cui essa appartiene – rispondere in questo modo, ricordando che oltre alla nostra Carta, altre ed ulteriori esistono, e un tanto recitano:

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948)
Art. 19. – Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950)
Art. 10. – (Libertà di espressione)
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000)
Articolo 11. – (Libertà di espressione e d’informazione)
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (Francia 1789)
Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Costituzione degli Stati Uniti d’America
I Emendamento (1791) Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.

Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca (1949)
Art. 5. – I) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.
II) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore.
III) L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi. La libertà d’insegnamento non esenta dalla fedeltà alla Costituzione.

Costituzione spagnola (1978)
Art. 20. – 1) Sono riconosciuti e tutelati i diritti:
A) a esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni con la parola, per iscritto o con qualunque altro mezzo;
B) alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica;
C) alla libertà d’insegnamento;
D) a trasmettere o ricevere liberamente informazioni veritiere con qualunque mezzo di diffusione. La legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza e al segreto professionale nell’esercizio di queste libertà.
2) L’esercizio di questi diritti non può essere limitato da alcuna forma di censura preventiva.
3) La legge regolerà l’organizzazione e il controllo parlamentare dei mezzi di comunicazione sociale dipendenti dallo Stato o da qualunque ente pubblico e garantirà l’accesso ai suddetti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici più rappresentativi, rispettando il pluralismo della società e la varietà delle lingue parlate in Spagna.
4) Queste libertà trovano un limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo titolo, nelle disposizioni delle leggi che ne sviluppano il contenuto e, soprattutto, nel diritto alla tutela dell’onore, dell’intimità, della propria immagine e alla protezione della gioventù e dell’infanzia.
5) Il sequestro di pubblicazioni, di registrazioni sonore e di altri mezzi d’informazione può essere disposto solo per decisione dell’autorità giudiziaria.

Costituzione della Confederazione elvetica (2000)
Art. 16. – Libertà d’opinione e d’informazione
1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.
3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
Art. 17.- Libertà dei media
1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
2 La censura è vietata.
3 Il segreto redazionale è garantito.

* * *

Vi lascio alla lettura di questo nuovo numero di Fucine Mute, che appena tra quindici giorni vedrà aggiungersi a quelli oggi pubblicati un’ulteriore decina di testimonianze, ma prima di farlo mi permetto di suggerivi la sottoscrizione di questa petizione (e di questa ulteriore), e di leggere molto attentamente un suo estratto, che qui di seguito riporto a vostra riflessione:

Immaginate che un giorno intere sezioni della vostra biblioteca vengano rese inaccessibili. Non vi verrà mai detto quali specifici libri, e per quale ragione sono stati rimossi, ma troverete solo un cartello che vi informa che qualcuno, da qualche parte, per qualche ragione, ha segnalato che i libri di quella sezione violano i diritti di qualcun altro. Immaginate che anche dagli scaffali accessibili della biblioteca qualcuno rimuova costantemente libri senza che voi o gli altri altri utenti della biblioteca, possiate sapere quali volumi sono stati rimossi, e senza che vi sia data la possibilità di valutare se la rimozione di tali libri viola alcuni dei vostri diritti fondamentali. Credete che questo non possa accadere in una democrazia?

Commenti

3 commenti a “Quali garanzie per la comunicazione?”

  1. Ottimo editoriale, Enrico. Ho appena firmato la petizione!
    Salutoni
    Annamaria

    Di annamaria martinolli | 5 Luglio 2011, 10:59
  2. A dir il vero l’editoriale, scritto a ridosso dell’uscita del numero, pecca di non poche lacune, tanto che oggi stesso rimpolpo il principale nucleo argomentativo (il punto d’incontro armonico tra i due legittimi diritti: libertà di espressione da una parte e tutela degli autori e delle loro opere dall’altra) e magari ne snellisco la lettura in alcuni punti. Il fatto è questo: prima si passava per l’autorità giudiziaria (giusto processo, controversie che si dirimono difronte ad un giudice terzo), mentre adesso si procede nella forma del famoso “inaudita altera parte”, ove – peraltro – l’auditore sarebbe un organo di garanzia che, alla riprova dei fatti e delle loro conseguenze anche solo indirette o comunque connesse, tutto è meno che a sua volta terzo, quindi indipendente e libero come per statuto dovrebbe essere.

    Di fucine | 5 Luglio 2011, 13:32
  3. Altra petizione che si può sottoscrivere: http://www.avaaz.org/it/it_internet_bavaglio/?fpbr
    Invito spassionatamente (rectius: appassionatamente) tutti a farlo.

    Di fucine | 6 Luglio 2011, 10:54

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